
Tribunale di Milano, lo Statuto può escludere il risarcimento del danno per l’Amministratore revocato senza giusta causa
1 – È legittima la clausola dello Statuto societario che esclude il diritto dell’Amministratore revocato senza giusta causa al risarcimento del danno?
Gli amministratori di una società, indipendentemente dalla ricorrenza di una giusta causa di interruzione del rapporto societario, possono essere revocati in qualsiasi momento con decisione presa dall’Assemblea dei soci. Tuttavia il 3^ comma dell’Articolo 2383 del Codice civile fa salvo “il diritto dell’amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa”.
Un tema da tempo dibattuto in dottrina ed in giurisprudenza attiene alla possibilità di inserire nello statuto una clausola che escluda il diritto dell’amministratore al risarcimento del danno o al pagamento di indennità nel caso di revoca senza giusta causa, senza che ad oggi sia rinvenibile un orientamento consolidato o univoco.
2 – L’approccio negoziale e la risposta positiva del Tribunale di Milano
Tra le più recenti decisioni sul punto si inserisce una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa (Tribunale Milano, 8 gennaio 2024, n. 131), che ha affermato la validità della clausola statutaria che esclude preventivamente il diritto degli amministratori revocati al risarcimento dei danni, in deroga a quanto previsto dall’Articolo 2383 del Codice civile.
Nel caso deciso dal Tribunale di Milano gli amministratori erano stati revocati dall’Assemblea dei soci con delibera priva di motivazione.
Secondo la regola generale dell’Articolo 2383, comma 3, del Codice civile, gli amministratori avrebbero avuto diritto al risarcimento dei danni. Tuttavia, lo Statuto della Società prevedeva che gli amministratori, “in caso di nomina a tempo indeterminato, possono essere revocati in ogni tempo e senza necessità di motivazione e senza alcun diritto al risarcimento di eventuali danni”.
A fronte della domanda di risarcimento danni avanzata dagli amministratori revocati nei confronti della Società il Tribunale di Milano ha quindi ritenuto necessario, innanzitutto, verificare la validità della clausola statutaria di esclusione del diritto degli (ex) amministratori al risarcimento del danno.
In questa prospettiva, i giudici milanesi hanno valorizzato l’orientamento giurisprudenziale che ritiene derogabile il diritto al compenso spettante all’amministratore, con la duplice conseguenza che (i) il rapporto societario di amministrazione può configurarsi anche come contratto a titolo gratuito e che (ii) il diritto al compenso è rinunciabile da parte dell’amministratore, anche tacitamente, mediante un comportamento concludente che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà di rinunciare al diritto (cfr. Cass. Civ., 13 febbraio 2020).
Su questo presupposto il Tribunale di Milano ha, quindi, ritenuto che, “se lo statuto sociale può addirittura escludere il diritto dell’amministratore al compenso, prevedendo la gratuità dell’incarico, a maggior ragione può prevedere che, in caso di revoca, non gli spetti alcun indennizzo”, così configurando il rapporto tra Società e amministratore come un atto negoziale che implica – quale effetto dell’accettazione della carica – l’accettazione di tutte le clausole statutarie, con l’assunzione dell’obbligo di rispettarle e di farle rispettare.
Aggiunge, ancora, il Tribunale di Milano che il diritto dell’amministratore al risarcimento sorge a seguito di un atto lecito della Società amministrata (costituendo la revoca dell’amministratore un diritto potestativo, salvo il caso estremo dell’abuso), così che lo stesso è più propriamente qualificabile quale diritto ad un indennizzo, avendo il 3^ comma dell’Articolo 2383 del Codice civile utilizzato l’inciso “risarcimento dei danni” per assicurare all’Amministratore revocato senza giusta causa il pieno ristoro del pregiudizio subito piuttosto che per affermarne che il relativo diritto deriva da un fatto ingiusto.
Nell’affermare la validità della clausola statutaria di esclusione del diritto al risarcimento del danno in capo all’amministratore revocato il Tribunale di Milano ha, pertanto, riconosciuto, meritevole di tutela l’interesse della Società ad estendere al massimo, per via statutaria, il proprio diritto di revoca degli amministratori, non sussistendo validi motivi per ritenere non disponibile sul piano negoziale, ovvero statutario, la disciplina delle conseguenze della cessazione del rapporto amministrativo nel caso di revoca.
3 – La risposta negativa di altri giudici di merito: è nulla la rinuncia ad un diritto futuro
Di segno opposto sono, invece, altre recenti decisioni di merito. Per il Tribunale di Ancora (Tribunale di Ancona, 13 aprile 2019, n. 749) e, prima ancora per il Tribunale di Roma (Tribunale di Roma, 12 febbraio 2017, n. 3422) è, invece, nulla “la clausola statutaria che escluda il risarcimento dei danni arrecati agli amministratori revocati senza giusta causa in quanto tale clausola rappresenterebbe una rinuncia ad un diritto futuro che, in quanto tale, non è ancora entrato nel patrimonio dell’avente diritto ed integra pertanto una rinunzia priva di oggetto”, sul presupposto, diverso da quello negoziale valorizzato dal Tribunale di Milano, che la rinuncia ad un diritto futuro, che in quanto tale non è ancora entrato nel patrimonio dell’avente diritto, costituisce una rinuncia priva di oggetto e pertanto una clausola di tale tenore sarebbe nulla per violazione dell’Articolo 1418 del Codice civile.
Non si comprende, peraltro, quale potrebbe essere l’utilità di impedire una rinuncia preventiva al risarcimento del danno, trattandosi di un diritto disponibile di natura patrimoniale, come ritenuto anche dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie per il quale è ammissibile (e lecita) “la clausola statutaria che escluda il risarcimento dei danni arrecati agli amministratori revocati senza giusta causa”, con la precisazione che “tale clausola sarà” comunque “opponibile esclusivamente agli amministratori nominati successivamente alla sua adozione”.