E’ quanto ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 45100 del 6 dicembre 2021 nel riformare la decisione del Tribunale che aveva annullato la misura cautelare interdittiva di contrarre con la Pubblica Amministrazione disposta nei confronti di tre Srl unipersonali alle quali era stato contestato l’illecito amministrativo di cui agli Articoli 21-25 del D. Lgs 231/2001, in relazione al reato presupposto di corruzione propria contestato all’Amministratore unico (e socio unico) delle tre Società.
Per la Cassazione la Società unipersonale è, comunque, un soggetto giuridico autonomo e come tale distinto dalla persona fisica dell’unico socio e amministratore e, quindi, non si è necessariamente in presenza, neppure da un punto di vista sostanziale, di un’impresa individuale, come tale esclusa dall’ambito di applicazione delle norme sulla responsabilità degli Enti.
Per gli Ermellini, qualora la società unipersonale sia, tuttavia, di piccole dimensioni e con una struttura tale da rendere difficilmente percettibile un distinto centro di imputazione dei rapporti rispetto alla persona fisica, la questione che si pone è, dunque, quella di accertare se, nel concreto, sia configurabile una responsabilità dell’Ente sulla base del sistema normativo previsto dal D. Lgs 231/2001, al fine di evitare violazioni, da un punto di vista sostanziale, del principio del ne bis in idem.
Ciò che, per la Cassazione, il Tribunale non aveva fatto essendosi limitato ad affermare che le società non costituivano un autonomo centro di interessi distinto dalla persona fisica, senza, però, esaminare e verificare il concreto svolgersi dell’attività e dell’operatività di quelle società, non potendosi, invece, prescindere da una simile verifica attraverso l’accertamento dell’organizzazione della società, dell’attività concretamente svolta, della dimensione dell’impresa, dei rapporti tra socio-amministratore unico della società, dell’esistenza di un interesse sociale e del suo perseguimento.
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