Danno Biologico, la Tabella Unica Nazionale diventa il parametro universale per la liquidazione del danno non patrimoniale
In risposta a un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano, con la sentenza n. 8630 del 7 aprile 2026 la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha chiarito la portata applicativa della Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), introdotta dal D.P.R. n. 12/2025.
Il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte è il seguente:
«la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal d.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria».
La Corte di Cassazione rivoluziona quindi i criteri di risarcimento del danno non patrimoniale macropermanente (ovvero superiore al 9% di invalidità), elevando la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.) a parametro di riferimento principale per la valutazione equitativa del danno alla salute, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., con superamento della storica prevalenza delle Tabelle “pretorie” (come quelle del Tribunale di Milano).
La Corte stabilisce inoltre che la T.U.N. deve orientare la valutazione equitativa del Giudice per qualsiasi tipo di illecito, e, quindi, sia per i sinistri derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria verificatisi prima del 5 marzo 2025, sia per i danni derivanti da fattispecie di responsabilità civile diverse da quella stradale o medica.
Tanto, non già per via di applicazione diretta (a ciò ostando la lettera del d.P.R. 12/2025, che limita espressamente l’efficacia della T.U.N. ai sinistri stradali o medici avvenuti dopo il 5 marzo 2025), o attraverso il ricorso all’analogia iuris (non potendosi ravvisare alcuna lacuna normativa in materia), bensì per via di applicazione mediata, nell’esercizio del potere attribuito al Giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c. di procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale facendo ricorso all’equità.
La Corte riconosce l’idoneità della T.U.N. a orientare l’esercizio dell’equità liquidatoria non solo perché, a differenza delle tabelle pretorie, è di derivazione normativa, ma anche perché adotta un sistema a punto variabile tecnicamente avanzato, e, allo stato, rappresenta la criteriologia più aggiornata disponibile.
La Corte precisa poi che sebbene la T.U.N. non costituisca un limite cogente per i fatti pregressi, il giudice che decida di discostarsene (ad esempio continuando ad applicare le tabelle milanesi) ha l’obbligo di fornire una motivazione puntuale e specifica, che indichi quali circostanze eccezionali del caso concreto rendano la T.U.N. inadeguata a garantire un ristoro equo.
La Corte ha confermato infine quanto già rilevato degli operatori del diritto, ovvero che la T.U.N. prevede risarcimenti superiori a quelli riconosciuti dalle tabelle milanesi per percentuali di invalidità comprese tra il 10° e il 36° grado e tra l’82° e il 100°, mentre le tabelle milanesi garantiscono importi più elevati nella fascia intermedia, corrispondente ai gradi di invalidità tra il 36 e l’82 per cento, chiarendo tuttavia che la parità di trattamento non si misura in base all’ammontare del risarcimento conseguito, bensì in base al meccanismo di liquidazione che ha determinato tale importo.
Quanto, infine, all’impatto sui giudizi in corso, la Corte ha chiarito che:
- In Appello il giudice dovrà applicare la T.U.N. se l’impugnazione riguarda la correttezza del criterio di liquidazione scelto in primo grado: se invece le parti hanno accettato l’uso delle Tabelle Milanesi ed è in discussione solo il quantum, sul punto si è formato il giudicato interno;
- In Cassazione la T.U.N. è invocabile solo se la scelta della tabella era già stata contestata nei gradi precedenti e se la decisione non richiede nuovi accertamenti di fatto.
