Covid 19, è legittimo il blocco degli sfratti?

 

 

Covid 19, è legittimo il blocco degli sfratti?

 

Ne sanno qualcosa le società di real estate, ma anche i piccoli proprietari che da mesi non percepiscono i canoni di locazione e che da più di un anno si trovano nell’impossibilità di riottenere la disponibilità dei loro beni. Prima il decreto legge 17 marzo 2020 e poi il decreto legge 19 maggio n. 34, convertito con legge n. 77 del 2020, avevano sospeso l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili rispettivamente sino al 30 giugno 2020 e sino al 31 dicembre 2020.

Poi è intervenuto il decreto legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021, che ha ulteriormente prorogato la sospensione degli sfratti sino al 30 giugno 2021 e, da ultimo, il c.d decreto sostegni bis approvato dal Consiglio dei ministri nella giornata di ieri con la sospensione delle procedure di esecuzione degli sfratti per morosità fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020, fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal primo ottobre 2020 al 30 giugno 2021, mentre per gli sfratti già esecutivi prima dell’emergenza il blocco resta confermato fino al 30 giugno prossimo

Il Tribunale di Trieste, con ordinanza del 24 aprile 2021, ha sollevato la questione di incostituzionalità del blocco degli sfratti, con la sola eccezione della proroga introdotta con il decreto sostegni bis in quanto adottato successivamente, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità:

  • Dell’art. 103, comma sesto, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito con legge n. 27 del 2020 e dell’art. 17-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge n. 77 del 2020, con cui fu disposta la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili;
  • Dell’art. 13, comma tredicesimo del decreto legge 31 dicembre 2020 n. 183, come convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21, sia nella parte in cui sospende i provvedimenti di rilascio anche per situazioni estranee all’emergenza sanitaria quali le situazioni di morosità relative al “mancato pagamento del canone alle scadenze” e che si siano verificate anteriormente al manifestarsi della pandemia, sia nella parte in cui, prevedendo ipso iure la sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, impedisce al Giudice dell’esecuzione di deliberare e valutare, mettendole a raffronto comparato, le distinte esigenze del proprietario rispetto a quelle dell’occupante al fine del decidere se disporre la sospensione dell’esecuzione.

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